1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui è stata ordinata la distruzione. È altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche non rispondenti a una utilità sociale dell'informazione o ad un reale interesse pubblico